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D.M. LL.PP.. 07/05/2002 n. 8
I) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 10 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che l'ordinamento prevede, fra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, il possesso di un adeguato organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d'affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (art. 18, comma l, lettera d), e comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). La prima può riguardare personale assunto a tempo determinato ed indeterminato; la seconda può riguardare soltanto personale assunto a tempoindeterminato. È evidente, però, che anche in questo caso l'eventuale eccesso del costo rispetto alla percentuale del 10% può essere costituto da costi di personale assunto a tempo determinato.
a) distacco temporaneo si intende la posizione di un dipendente di una impresa che viene inviato a prestare la propria attività presso un'altra impresa restando, tuttavia, organicamente incardinato nella prima
b) lavoro temporaneo o lavoro interinale si intende quello prestato da un lavoratore che una impresa, denominata fornitrice, mette temporaneamente a disposizione di un'altra impresa, denominata utilizzatrice, e nei cui confronti si applica il CCNL dell'impresa utilizzatrice con tutti gli obblighi derivanti dal medesimo (Legge 24 giugno 1997, n. 196)
c) collaborazione coordinata e continuativa si intende un rapporto di prestazione d'opera professionale per il quale non è previsto il pagamento di contributi sociali ma, esclusivamente, un accantonamento ai fini di quiescenza. Sulla base di quanto precisato, e tenuto anche conto dell'ovvia constatazione che non si pone nessun problema per l'eccesso dei costi rispetto a quelli relativi alle predette percentuali, va osservato che sicuramente i costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato. Si tratta di verificarere se è possibile considerare questi tre costi come costi per personale assunto a tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non può essere positiva in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell'impresa e nessuna delle tre ipotesi è configurabile in tal modo. Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri organizzatavi dall'impresa, dato il non elevato valore delle suddette percentuali.
L) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 11 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che le disposizioni prevedono la equiparazione dei rinnovo dell'attestazione a rilascio di una nuova attestazione (art. 15, commi 5 e 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Inoltre è anche stabilito che un direttore tecnico non può contribuire con la sua pregressa attività alla qualificazione di una nuova impresa qualora non siano trascorsi cinque anni da una precedente contribuzione (art. 18, comma 14, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Va precisato che la disposizione non indica che il divieto si applica nei riguardi di imprese diverse dalla precedente e, pertanto, deve ritenersi che il divieto stesso operi anche nei riguardi della impresa per la quale il direttore tecnico ha precedentemente contribuito alla qualificazione.
M) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 12 dei considerato in fatto, va osservato che nell'ordinamento in materia di lavori pubblici non si ritrovano disposizioni che siano diverse per la società cooperativa e per la piccola societa cooperativa (art. 21 della Legge 7 agosto 1997, n. 266), e, pertanto, si deve ritenere che per la loro qualificazione non assume rilevanza la loro entità dimensionale.
N) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 13 dei considerato in fatto, va osservato che l'ordinamento in materia di
artigianato dispone che la natura artigiana di una impresa e comprovata dalla sua iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 8 agosto 1985, n. 443). Inoltre è disposto che anche i consorzi e le società consortili fra imprese
artigiane debbano essere iscritti a tale albo. È da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese artigiane, di cui all'art. 10 della Legge n. 109/1994 e successive moditicazioni, che possono conseguire l'attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all'albo ex art. 6 della Legge n. 443/1985.
O) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 14 dei considerato in fatto, va tenuto conto che l'ordinamento dispone (art. 18, comma 14, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che una impresa, ai fini della qualificazione, può utilizzare i lavori della cui esecuzione è stato responsabile il proprio direttore tecnico. I lavori devono riguardare soltanto quelli diretti nella qualità di direttore tecnico di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, oppure in possesso dell'attestazione di qualificazione e soltanto se il soggetto ha svolto la suddetta funzione di direttore tecnico per un periodo non inferiore in complesso a cinque anni di cui almeno tre consecutivi della stessa impresa. Va precisato inoltre che i cinque anni possono riferirsi anche a periodi antecedenti il quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA (punto 12 della determinazione n. 56/2000). Le suddette condizioni possono essere rispettate e documentate nel periodo antecedente al 1 gradi gennaio 2000 e posteriore al 31 dicembre 2001 ma non lo possono nel periodo compreso fra queste due date (articoli 31 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) in quanto le imprese non sono più in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e non è possibile o non devono ancora acquisire l'attestazione di qualificazione. Sulla base di tale disposizione si ritiene in primo luogo che è escluso che possono essere utilizzati lavori diretti da un direttore tecnico che abbia
P) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 15 dei considerato in fatto, si ritiene, sulla base di quanto affermato e precisato da giurisprudenza e dottrina in merito al tema dello scioglimento di una società in nome collettivo con due soli soci, che la risposta possa essere positiva. Occorre, però, che vengano forniti alla SOA che deve rilasciare l'attestazione, prove documentali, di provenienza dal registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l'avvenuta estinzione della società commerciale e la continuazione della relativa attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale, da parte del socio superstite della società scioltasi per il concretizzarsi della fattispecie delineata dall'art. 2272, comma 4, del codice civile. ***** Al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, l'Autorità, tenuto conto delle considerazioni in diritto svolte, ritiene che
a) i criteri da tenere presente da parte delle stazioni appaltanti in sede di stesura dei bandi di gara sono precedenti considerazioni in diritto
b) i criteri da seguire da parte delle SOA per il rilascio delle attestazioni di qualificazione sono nelle precedenti considerazioni in diritto.
Roma, 7 maggio 2002 Il presidente: Garri
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